La certificazione per l’attività sportiva agonistica è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982.
1.1. I soggetti tenuti all’obbligo
L’art.1 del Decreto in parola stabilisce chi sono i soggetti tenuti all’obbligo: · tutti i tesserati ad una Federazione del CONI, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con età minima di inizio e di fine dell’attività agonistica, stabilita da ciascuno di questi soggetti; · i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù
La certificazione per l’attività sportiva non agonistica è obbligatoria ed è attualmente regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, art. 42 bis; dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10-septies; dal Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014 e successive Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota integrativa del 28 ottobre 2015; infine, dalla Circolare del CONI del 10 giugno 2016.
2.1 L’art.3, comma 1, del Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 che peraltro ricalca fedelmente in questo il precedente dettato normativo del superato Decreto ministeriale dell’82, stabilisce tre categorie di soggetti tenuti all’obbligo: “[…] a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività para-scolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del Decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale […]”.
Informazioni tratte dal sito FMSI